Terzo protocollo addizionale
Art. 2
Avvio della procedura
In vigore dal 20 ago 2019
Se nei confronti dell'individuo ricercato è stata presentata una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell' della Convenzione, l'estradizione ai sensi dell' del presente Protocollo non è subordinata alla presentazione di una domanda di estradizione e dei documenti di cui all' della Convenzione. Ai fini dell'applicazione degli - 5 del presente Protocollo e della decisione definitiva in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata, la Parte richiesta considera sufficienti le seguenti informazioni, comunicate dalla Parte richiedente:
a) l'identità della persona ricercata, compresa la sua cittadinanza per quanto nota;
b) l'autorità che richiede l'arresto;
e) l'esistenza di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l'individuo è ricercato ai sensi dell' della Convenzione;
d) la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva, con indicazione della parte eventualmente già eseguita;
e) le informazioni concernenti la prescrizione e la sua interruzione;
f) una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell'individuo ricercato;
g) nella misura del possibile, le conseguenze del reato;
h) se l'estradizione è richiesta ai fini dell'esecuzione di una sentenza definitiva, l'indicazione se è stata pronunciata in contumacia.
In deroga al paragrafo 1, se le informazioni fornite in virtù dello stesso paragrafo non sono sufficienti per potersi pronunciare sull'estradizione, la Parte richiesta può richiedere informazioni complementari.
Se la Parte richiesta ha ricevuto una domanda di estradizione formulata secondo l' della Convenzione, il presente Protocollo si applica mutatis mutandis.
Storico versioni
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