Terzo protocollo addizionale

Art. 7

Notificazione della decisione

In vigore dal 20 ago 2019
Se l'individuo ricercato ha acconsentito all'estradizione, la Parte richiesta notifica alla Parte richiedente la propria decisione in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata entro 20 giorni dalla data in cui l'individuo ricercato ha espresso il proprio consenso.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-tpa-7

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Notificazione della decisione (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo