Terzo protocollo addizionale

Art. 8

Mezzi di comunicazione

In vigore dal 20 ago 2019
Le notificazioni previste dal presente Protocollo possono essere trasmesse sia per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di verificarne l'autenticità, sia per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). In tutti i casi, la Parte interessata deve poter fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-tpa-8

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