Secondo Protocollo addizionale
Art. 16
Notifica a mezzo posta
In vigore dal 20 ago 2019
1. Le autorità giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo posta, gli atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel territorio di ogni altra Parte.
2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità specificata nell'avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo alla notifica degli atti. A detto avviso si applicano le disposizioni dell' paragrafo 3 del presente Protocollo.
3. Le disposizioni degli della Convenzione si applicano per analogia alla notifica a mezzo posta.
4. Le disposizioni dell' paragrafi I, 2 e 3 del presente Protocollo si applicano parimenti alla notifica a mezzo posta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-spa-16