Secondo Protocollo addizionale

Art. 16

Notifica a mezzo posta

In vigore dal 20 ago 2019
1. Le autorità giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo posta, gli atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel territorio di ogni altra Parte. 2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità specificata nell'avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo alla notifica degli atti. A detto avviso si applicano le disposizioni dell' paragrafo 3 del presente Protocollo. 3. Le disposizioni degli della Convenzione si applicano per analogia alla notifica a mezzo posta. 4. Le disposizioni dell' paragrafi I, 2 e 3 del presente Protocollo si applicano parimenti alla notifica a mezzo posta.
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