Secondo Protocollo addizionale

Art. 17

Osservazione transfrontaliera

In vigore dal 20 ago 2019
1. Gli agenti di una delle Parti che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, osservano nel proprio Paese una persona sospettata di aver partecipato a un reato suscettibile di dar luogo all'estradizione oppure una persona nei cui confronti vi sono seri motivi di credere che possa portare all'identificazione o alla localizzazione della persona di cui sopra sono autorizzati a continuare l'osservazione nel territorio di un'altra Parte se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera sul fondamento di una domanda d'assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può sottostare a condizioni. Su richiesta, l'osservazione è affidata agli agenti della Parte nel cui territorio essa ha luogo. La domanda d'assistenza giudiziaria menzionata nel paragrafo I deve essere indirizzata a un'autorità designata da ciascuna delle Parti e competente per accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta. 2. Se, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preliminare dell'altra Parte non può essere richiesta, gli agenti osservatori che agiscono nel quadro di un'indagine giudiziaria sono autorizzati a continuare, oltre il confine, l'osservazione di una persona sospettata di aver commesso i reati elencati nel paragrafo 6, alle seguenti condizioni: (a) l'attraversamento del confine è comunicato immediatamente durante l'osservazione all'autorità della Parte designata nel paragrafo 4 nel cui territorio continua l'osservazione; (b) è trasmessa senza indugio una domanda d'assistenza giudiziaria presentata conformemente al paragrafo 1 ed elencante i motivi giustificanti l'attraversamento del confine senza autorizzazione preliminare. L'osservazione termina non appena la Parte nel cui territorio ha luogo lo richiede, in seguito alla comunicazione di cui al punto a, o alla domanda di cui al punto b oppure se l'autorizzazione non è stata ottenuta entro cinque ore dall'attraversamento del confine. 3. L'osservazione di cui ai paragrafi I e 2 può avvenire soltanto alle seguenti condizioni: (a) li agenti osservatori devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto della Parte nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti; (b) fatte salve le situazioni di cui al paragrafo 2, gli agenti durante l'osservazione si muniscono di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata; (c) gli agenti osservatori devono essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualità ufficiale; (d) durante l'osservazione, gli agenti osservatori possono portare la propria arma di servizio, salvo esplicita decisione contraria della Parte richiesta; l'uso è vietato tranne in caso di legittima difesa; (e) è vietata l'entrata nelle abitazioni e nei luoghi non accessibili al pubblico; (f) gli agenti osservatori non possono nè interpellare nè fermare la persona osservata; (g) su ogni operazione è redatto un rapporto alle autorità della Parte nel cui territorio essa ha avuto luogo; la comparsa personale degli agenti osservatori può essere richiesta; (h) se chiesto dalle autorità della Parte nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione, le autorità della Parte di cui sono originari gli agenti osservatori forniscono la loro assistenza nell'indagine consecutiva all'operazione cui hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie. 4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, da un canto, quali agenti e, d'altro canto, quali autorità designa ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Successivamente, ogni Parte può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione. 5. Le Parti possono, a livello bilaterale, estendere il campo d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni supplementari in esecuzione del medesimo. 6. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può avere luogo soltanto per uno dei seguenti reati: - assassinio, - omicidio. - stupro, - incendio doloso, - falsificazione di monete, - furto e ricettazione aggravati, - estorsione, - rapimento e presa d'ostaggio, - tratta di essere umani, - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, - reati contro le disposizioni legali in materia di armi ed esplosivi, - distruzione con esplosivi, - trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, - traffico di stranieri, - abuso sessuale di fanciulli.
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