Secondo Protocollo addizionale

Art. 13

Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiesta

In vigore dal 20 ago 2019
Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiesta 1. In caso di accordo tra le autorità competenti delle Parti interessate, una Parte che abbia richiesto un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio può trasferire temporaneamente questa persona nel territorio della Parte dove l'indagine ha luogo. 2. L'accordo specifica le modalità del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve essere ritrasferita nel territorio della Parte richiedente. 3. Se ai fini del trasferimento è richiesto il consenso della persona interessata, viene fornita prontamente alla Parte richiesta una dichiarazione di consenso o una copia della stessa. 4. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiesta e, all'occorrenza, nel territorio della Parte di transito, a meno che la Parte richiedente non ne chieda la messa in libertà. 5. Il periodo di detenzione nel territorio della Parte richiesta è dedotto dal periodo di detenzione che la persona in questione deve o dovrà scontare nel territorio della Parte richiedente. 6. L' paragrafo 2 e l' della Convenzione si applicano per analogia. 7. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, per giungere a un accordo giusta il paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto il consenso giusta il paragrafo 3 del presente articolo, o che lo sarà a talune condizioni indicate nella dichiarazione.
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