Secondo Protocollo addizionale

Art. 10

Audizione mediante conferenza telefonica

In vigore dal 20 ago 2019
1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima può, qualora il suo diritto lo preveda, chiedere l'assistenza della prima Parte affinché l'audizione possa svolgersi mediante conferenza telefonica, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2-6. 2. L'audizione può aver luogo mediante conferenza telefonica soltanto se il testimone o il perito vi acconsente. 3. La Parte richiesta consente all'audizione mediante conferenza telefonica se il ricorso a tale metodo non è contrario ai principi fondamentali del proprio diritto. 4. Le domande di audizione mediante conferenza telefonica contengono, oltre alle informazioni di cui all' della Convenzione, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procedono all'audizione nonché un'indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione mediante conferenza telefonica. 5. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti interessate. Se accetta tali modalità, la Parte richiesta si impegna a: (a) notificare al testimone o perito l'ora e il luogo dell'audizione; (b) provvedere all'identificazione del testimone o perito; (c) verificare che il testimone o perito acconsenta all'audizione mediante conferenza telefonica. 6. Lo Stato richiesto può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti dell' paragrafi 5 e 7.
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