Secondo Protocollo addizionale
Art. 15
Lingua degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie da trasmettere
In vigore dal 20 ago 2019
Lingua degli atti procedurali
e delle decisioni giudiziarie da trasmettere
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le domande di notifica fatte in virtù dell' della Convenzione o dell' del suo Protocollo addizionale.
2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono sempre notificati nella lingua, o nelle lingue, in cui sono stati redatti.
3. Nonostante le disposizioni dell' della Convenzione, se l'autorità che è all'origine dei documenti sa o ha ragione di credere che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, i documenti, o per lo meno i loro passaggi più importanti, devono essere corredati d'una traduzione in quest'altra lingua.
4. Nonostante le disposizioni dell' della Convenzione, gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie devono essere corredati, a destinazione delle autorità della Parte richiesta, di un breve sommario del loro contenuto tradotto nella lingua o in una delle lingue di questa Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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