Secondo Protocollo addizionale

Art. 18

Consegna sorvegliata

In vigore dal 20 ago 2019
1. Ogni Parte contraente s'impegna a garantire che, su richiesta di un'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative areali passibili di estradizione. 2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 3. Le consegne sorvegliate sono effettuate conformemente alle procedure previste dalla Parte richiesta. Le autorità competenti della Parte richiesta mantengono il diritto d'iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione. 4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità designa come competenti ai fini del presente articolo. Successivamente può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.
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Consegna sorvegliata (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo