Secondo Protocollo addizionale
Art. 22
Responsabilità civile riguardo ai funzionari
In vigore dal 20 ago 2019
1. Quando, conformemente agli -20, i funzionari di una Parte operano nel territorio di un'altra Parte, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte nel cui territorio essi operano.
2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo I provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. ciascuna Parte rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un'altra Parte il risarcimento dei danni da essa subiti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le Parti non abbiano convenuto altrimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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