Secondo Protocollo addizionale
Art. 24
Misure provvisionali
In vigore dal 20 ago 2019
1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformità con la sua legge nazionale, può ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati.
2. La Parte richiesta può accogliere la domanda parzialmente o con riserva di condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure prese.
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