Secondo Protocollo addizionale

Art. 24

Misure provvisionali

In vigore dal 20 ago 2019
1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformità con la sua legge nazionale, può ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati. 2. La Parte richiesta può accogliere la domanda parzialmente o con riserva di condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure prese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-spa-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure provvisionali (Art. 24 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo