Secondo Protocollo addizionale
Art. 19
Operazioni di infiltrazione
In vigore dal 20 ago 2019
1. La Parte richiedente e la Parte richiesta possono convenire di collaborare tra loro per lo svolgimento di indagini penali condotte da agenti infiltrati o sotto falsa identità (operazioni di infiltrazione).
2. La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. Le due Parti si accordano nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali circa la durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo statuto giuridico degli agenti.
3. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte nel cui territorio si svolgono. Le Parti interessate collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione di infiltrazione e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.
4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità designa come competenti ai fini del paragrafo 2 del presente articolo. Successivamente può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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