Secondo Protocollo addizionale

Art. 23

Protezione dei testimoni

In vigore dal 20 ago 2019
Se una Parte fa domanda d'assistenza in virtù della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli riguardo a un testimone che rischia di essere esposto a intimidazione o che ha bisogno di protezione, le autorità competenti della Parte richiedente e quelle della Parte richiesta fanno il possibile per convenire misure intese a proteggere la persona in questione, in conformità con il loro diritto nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-spa-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo