Secondo Protocollo addizionale
Art. 23
Protezione dei testimoni
In vigore dal 20 ago 2019
Se una Parte fa domanda d'assistenza in virtù della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli riguardo a un testimone che rischia di essere esposto a intimidazione o che ha bisogno di protezione, le autorità competenti della Parte richiedente e quelle della Parte richiesta fanno il possibile per convenire misure intese a proteggere la persona in questione, in conformità con il loro diritto nazionale.
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