Secondo Protocollo addizionale

Art. 27

Autorità amministrative

In vigore dal 20 ago 2019
Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorità considera come autorità amministrative ai sensi dell' paragrafo 3 della Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-spa-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autorità amministrative (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo