Secondo Protocollo addizionale

Art. 31

Adesione

In vigore dal 20 ago 2019
1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 2. Una siffatta adesione avviene mediante deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento d'adesione.
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Adesione (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo