Secondo Protocollo addizionale
Art. 31
Adesione
In vigore dal 20 ago 2019
1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
2. Una siffatta adesione avviene mediante deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento d'adesione.
Storico versioni
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