Secondo Protocollo addizionale
Art. 32
Applicazione territoriale
In vigore dal 20 ago 2019
1. Ogni Stato può, al momento della firma del presente Protocollo o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui si applicherà detto Protocollo.
2. Ogni Stato può, in una qualsiasi data successiva, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Riguardo a quest'ultimo territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro ha effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
Storico versioni
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