Secondo Protocollo addizionale
Art. 1
Traduzione
In vigore dal 20 ago 2019
Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Concluso a Strasburgo l'8 novembre 2001
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo
considerato il loro impegno in virtù dello Statuto del Consiglio d'Europa:
desiderosi di contribuire maggiormente a proteggere i diritti dell'uomo e a difendere lo Stato di diritto e il tessuto democratico della società;
considerato che a tale scopo è auspicabile rafforzare le proprie capacità individuali e collettive al fine di reagire alla criminalità;
determinati a migliorare e completare per certi aspetti la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in seguito denominata «la Convenzione»), e il suo Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 17 marzo 1978;
tenuto conto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981,
hanno convenuto quanto segue:
.
Campo d'applicazione
L' della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
1. Le Parti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione e nel termine più breve, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
2. La presente Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna nè ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune.
3. L'assistenza giudiziaria può essere accordata anche nelle procedure relative a fatti che, in base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili come reati contro norme di diritto perseguiti da autorità amministrative e contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale.
4. L'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilità di una persona giuridica nella Parte richiedente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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