Secondo Protocollo addizionale
Art. 20
Squadre investigative comuni
In vigore dal 20 ago 2019
1. Le autorità competenti di due o più Partì possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa, per uno scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l'accordo di tutte le Parti, per svolgere indagini penali in una o più Parti che costituiscono la squadra. La composizione della squadra è indicata nell'accordo.
Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita quando:
(a) le indagini condotte da una Parte su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che concernono altre Parti;
(b) più Parti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata nelle Parti interessate.
Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Parte interessata. La squadra è costituita in una delle Parti in cui devono svolgersi le indagini.
2. Oltre alle indicazioni di cui all' della Convenzione, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.
3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti che la costituiscono secondo le seguenti condizioni generali: (a) il responsabile della squadra è un rappresentante dell'autorità competente che partecipa alle indagini penali - della Parte nel cui territorio la squadra interviene. Il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;
(b) la squadra opera in conformità al diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al punto a, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;
(c) la Parte nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.
(d) Ai sensi del presente articolo, i membri della squadra comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri», invece i membri provenienti da altre Parti diverse da quella nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri distaccati».
4. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nella Parte dell'intervento quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra può disporre altrimenti, in conformità con il diritto della Parte nel cui territorio la squadra opera.
5. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità con il diritto della Parte dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal responsabile della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti della Parte dell'intervento e della Parte che li ha distaccati.
7. Se alla squadra investigativa comune necessita che in una delle Parti che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, i membri distaccati da tale Parte possono farne richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di una Parte che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di uno Stato terzo, le autorità competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.
9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.
10. Le informazioni ottenute legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti ottenibili dalle autorità competenti delle Parti interessate possono essere utilizzate:
(a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
(b) per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previo accordo della Parte in cui è stata ottenuta l'informazione. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte interessata o qualora quest'ultima potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria;
(c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, impregiudicate le disposizioni del punto b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
(d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti che hanno costituito la squadra.
11. Le disposizioni del presente articolo lasciano pregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.
12. Nella misura consentita dal diritto delle Parti interessate o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di esse applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle Parti che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.
Storico versioni
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