Secondo Protocollo addizionale
Art. 21
Responsabilità penale riguardo ai funzionari
In vigore dal 20 ago 2019
Nel corso delle operazioni di cui agli -20, i funzionari di una Parte diversa dalla Parte in cui si svolge l'operazione sono equiparati ai funzionari di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra le Parti interessate.
Storico versioni
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