Secondo Protocollo addizionale
Art. 7
Esecuzione differita delle domande
In vigore dal 20 ago 2019
1. La Parte richiesta può differire l'esecuzione di una domanda se il fatto stesso di dare seguito alla domanda rischia di pregiudicare indagini, perseguimenti o qualsiasi altra procedura connessa condotta dalle sue autorità.
2. Prima di negare o differire l'assistenza, la Parte richiesta esamina, all'occorrenza dopo aver consultato la Parte richiedente, se sia possibile darvi seguito parzialmente o con riserva delle condizioni che giudica necessarie.
3. Ogni decisione di differire l'assistenza è motivata. La Parte richiesta informa parimenti la Parte richiedente dei motivi che rendono impossibile l'assistenza o che possono differirla in modo significativo.
Storico versioni
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