Secondo Protocollo addizionale
Art. 4
Vie di comunicazione
In vigore dal 20 ago 2019
L' della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Le domande d'assistenza giudiziaria così come ogni informazione spontanea sono trasmesse per scritto dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. Tuttavia possono essere trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente all'autorità giudiziaria della Parte richiesta e rispedite per la stessa via.
2. Le domande previste nell' della presente Convenzione così come quelle previste nell' del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione sono trasmesse in ogni caso dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via.
3. Le domande d'assistenza giudiziaria relative alle procedure di cui al paragrafo 3 dell' della presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorità amministrativa o giudiziaria della Parte richiedente all'autorità amministrativa o giudiziaria della Parte richiesta, secondo il caso, e rispedite per la stessa via.
4. Le domande d'assistenza giudiziaria fatte in virtù degli o 19 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte richiesta.
5. Le domande previste nel paragrafo I dell' della presente Convenzione possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie interessate al servizio competente della Parte richiesta e le risposte essere rispedite direttamente da tale servizio. Le domande previste nel paragrafo 2 dell' della presente Convenzione sono trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta.
6. Le domande di copia delle sentenze e delle misure di cui all' del Protocollo addizionale alla Convenzione possono essere trasmesse direttamente alle autorità competenti. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorità considera competenti ai fini del presente paragrafo.
7. In casi urgenti e se è ammessa dalla presente Convenzione, la trasmissione diretta può essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol).
8. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare salvo il diritto di sottoporre l'esecuzione delle domande d'assistenza giudiziaria, o di alcune di esse, a una o più delle condizioni seguenti:
(a) una copia della domanda deve essere trasmessa all'autorità centrale designata;
(b) la domanda, semprechè non sia urgente, deve essere trasmessa all'autorità centrale designata;
(c) nel caso di trasmissione diretta per motivi d'urgenza, una copia va trasmessa parimenti al suo Ministero di Giustizia;
(d) talune o tutte le domande d'assistenza giudiziaria devono essergli trasmesse per una via diversa da quella prevista nel presente articolo.
9. Le domande d'assistenza giudiziaria e ogni altra comunicazione in virtù della presente Convenzione o dei suoi protocolli possono essere fatte mediante mezzi elettronici di comunicazione a condizione che la Parte richiedente, su domanda, sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, una traccia scritta della trasmissione così come l'originale. Tuttavia, ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare a quali condizioni è disposto ad accettare e a eseguire le domande ricevute per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.
10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra le Parti che prevedono la trasmissione diretta delle domande d'assistenza giudiziaria fra le autorità delle Parti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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