Secondo Protocollo addizionale
Art. 5
Spese
In vigore dal 20 ago 2019
L' della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Le Parti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivate dall'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, eccettuate:
(a) le spese cagionate dall'intervento di periti nel territorio della Parte richiesta;
(b) le spese cagionate dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione degli o 14 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione o dell' della presente Convenzione;
(c) le spese importanti o straordinarie.
2. Tuttavia, i costi per stabilire il collegamento video o telefonico, mettere a disposizione il collegamento video o telefonico nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da essa forniti, corrispondere le indennità ai testimoni e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che le Parti non convengano altrimenti.
3. Le Parti si consultano al fine di determinare le condizioni di pagamento delle spese che possono essere chieste in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 lettera e del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell' paragrafo 3 della presente Convenzione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-spa-5