Secondo Protocollo addizionale

Art. 6

Autorità giudiziarie

In vigore dal 20 ago 2019
L' della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Ogni Stato, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità considera come autorità giudiziarie ai lini della presente Convenzione. Successivamente può. in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.»
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