Secondo Protocollo addizionale

Art. 11

Trasmissione spontanea d'informazioni

In vigore dal 20 ago 2019
1. Fatte salve le proprie indagini o procedure, le autorità competenti di una Parte possono, senza domanda preliminare, trasmettere alle autorità competenti di un'altra parte informazioni raccolte nel quadro di una propria indagine, se ritengono che la comunicazione delle informazioni possa aiutare la Parte destinataria a intraprendere o condurre a buon fine indagini o procedure oppure che dalle informazioni possa scaturire una domanda formulata da questa Parte in virtù della Convenzione o dei suoi Protocolli. 2. La Parte che fornisce l'informazione può, conformemente al suo diritto interno, imporre alla Parte destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni. 3. L'autorità destinataria è tenuta a osservare tali condizioni. 4. Tuttavia, ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non sottomettersi alle condizioni imposte in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo dalla Parte che fornisce l'informazione, a meno di essere preventivamente avvisato sulla natura dell'informazione che gli sarà fornita e di accettare che quest'ultima gli venga trasmessa.
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