Secondo Protocollo addizionale
Art. 9
Audizione mediante videoconferenza
In vigore dal 20 ago 2019
1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi da 2 - 7.
2. La Parte richiesta consente all'audizione per videoconferenza se il ricorso a questo metodo non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare l'audizione. Qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi le possono essere messi a disposizione dalla Parte richiedente con l'accordo di quest'ultima.
3. Le domande di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all' della Convenzione, l'indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, e il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.
4. L'autorità giudiziaria della Parte richiesta dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
(a) l'audizione ha luogo in presenza di un'autorità giudiziaria della Parte richiesta, se necessario assistita da un interprete; tale autorità provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. Se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta, l'autorità giudiziaria della Parte richiesta prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione si svolga secondo tali principi;
(b) le competenti autorità delle Parti richiedente e richiesta concordano, all'occorrenza, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
(c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il diritto interno;
(d) su domanda della Parte richiedente o della persona da ascoltare, la Parte richiesta provvede affinché detta persona sia assistita, all'occorrenza, da un interprete;
(e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare che le è riconosciuta per legge dalla Parte richiesta o dalla Parte richiedente.
6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, l'identità e la qualifica di tutte le altre persone della Parte richiesta che hanno partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Questo documento è trasmesso dall'autorità competente della Parte richiesta all'autorità competente della Parte richiedente.
7. Ogni Parte prende le misure necessarie affinché, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio conformemente al presente articolo, se questi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, il suo diritto nazionale si applichi come si applicherebbe se l'audizione avesse avuto luogo nell'ambito di un procedimento nazionale.
8. Le Parti possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se è il caso e con il consenso delle loro competenti autorità giudiziarie, alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o la persona indiziata. In tal caso, la decisione di tenere la videoconferenza e le modalità del suo svolgimento devono essere oggetto di un accordo fra le Parti interessate ed essere conformi al loro diritto nazionale e ai pertinenti strumenti internazionali. Le audizioni cui partecipa l'accusato o l'indiziato possono svolgersi soltanto con il loro consenso.
9. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che non intende avvalersi della facoltà, di cui al paragrafo 8 del presente articolo, di applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o l'indiziato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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