Secondo Protocollo addizionale
Art. 2
Presenza di autorità della Parte richiedente
In vigore dal 20 ago 2019
L' della Convenzione è completato dal testo seguente, per cui l' originale della Convenzione diventa il paragrafo I e le seguenti disposizioni il paragrafo 2:
«2. Le domande circa la presenza di dette autorità o persone non devono essere respinte se siffatta presenza mira a far si che l'esecuzione della domanda d'assistenza meglio risponda ai bisogni della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande d'assistenza suppletive.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-spa-2