Quarto protocollo addizionale
Art. 3
Regola della specialità
In vigore dal 20 ago 2019
L' della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Regola della specialità
L'individuo che è stato consegnato non sarà nè arrestato, nè perseguito, nè giudicato, nè condannato, nè detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, nè sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'estradizione, salvo nei casi seguenti:
a) se la Parte che l'ha consegnato vi acconsente. Una domanda sarà presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell' e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Questo consenso sarà dato quando il reato per il quale è chiesto implica l'obbligo dell'estradizione conformemente alla presente Convenzione. La decisione sarà presa quanto prima, ma al più tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consenso. Se non è in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione;
b) se, avendo avuto la possibilità di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato nei 30 giorni successivi alla sua liberazione definitiva il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.
Tuttavia, la Parte richiedente potrà;
a) procedere ad accertamenti che non implicano una restrizione della libertà individuale dell'individuo interessato;
b) adottare le misure necessarie a interrompere la prescrizione conformemente alla sua legislazione, compreso il ricorso a una procedura per contumacia;
c) adottare le misure necessarie in vista di un eventuale rinvio dal territorio.
Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che in deroga al paragrafo 1 una Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore può limitare la libertà di un individuo estradato se ha presentato la domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a e se:
a) contestualmente alla domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a o successivamente, notifica la data a partire dalla quale intende applicare tale restrizione; e
b) l'autorità competente della Parte richiesta conferma espressamente la ricezione di tale notificazione.
La Parte richiesta potrà dichiararsi contraria a questa restrizione in qualsiasi momento e in tal caso la Parte richiedente sarà tenuta a mettere fine immediatamente alla restrizione, e, se del caso, a rilasciare l'estradato.
Se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'estradizione.»
Storico versioni
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