Terzo protocollo addizionale
Art. 17
Dichiarazioni e riserve
In vigore dal 20 ago 2019
Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali si applicherà anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtù di una disposizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali.
Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non accettare, in tutto o in parte, l' paragrafo 1 del presente Protocollo.
Non sono ammesse altre riserve.
Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, formulare le dichiarazioni previste all' paragrafo 5 e all' del presente Protocollo.
Ogni Stato può ritirare, in tutto o in parte, le riserve o dichiarazioni formulate conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.
Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva sull' paragrafo 1 del presente Protocollo, in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non può pretendere l'applicazione dello stesso paragrafo da un'altra Parte Contraente.
Se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questo paragrafo nella misura in cui l'ha accettato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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