Terzo protocollo addizionale
Art. 15
Adesione
In vigore dal 20 ago 2019
Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-tpa-15