Terzo protocollo addizionale

Art. 18

Denuncia

In vigore dal 20 ago 2019
Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La denuncia produrrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-tpa-18

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Denuncia (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo