Quarto protocollo addizionale
Art. 6
Canali e mezzi dì comunicazione
In vigore dal 20 ago 2019
La Convenzione è completata con le seguenti disposizioni:
«Canali e mezzi di comunicazione
Per l'applicazione della Convenzione, le notificazioni possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di garantirne l'autenticità. In tutti i casi, la Parte interessata deve essere in grado dì fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.
Il ricorso all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o alla via diplomatica non è escluso.
Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che per le notificazioni previste all' e all' paragrafo 1 lettera a della Convenzione si riserva il diritto di richiedere l'originale o una copia certificata conforme della domanda e degli atti a sostegno.»
Storico versioni
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