Quarto protocollo addizionale

Art. 9

Firma ed entrata in vigore

In vigore dal 20 ago 2019
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l'hanno firmata. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti dì ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. II presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica» accettazione o approvazione. Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente io strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.
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Firma ed entrata in vigore (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo