Quarto protocollo addizionale

Art. 15

Notificazioni

In vigore dal 20 ago 2019
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; e) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi e IO; d) ogni riserva formulata in applicazione dell' paragrafo 3 e dell' paragrafo 5 della Convenzione, così come modificati dal presente Protocollo, nonché dell' paragrafo 3 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali riserve; e) ogni dichiarazione emessa in virtù dell' paragrafo 1 e dell' paragrafo 3 della Convenzione, cosi come modificata dal presente Protocollo, nonché dell' del presente Protocollo e ogni ritiro di tali dichiarazioni; f) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell' e la data alla quale la denuncia produrrà effetto; g) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Vienna, il 20 settembre 2012. in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri aderenti alla Convenzione.
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Notificazioni (Art. 15 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo