Art. 3
Dichiarazioni e riserve
In vigore dal 20 ago 2019
1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli , paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all', comma 1, lettera b), e appone le riserve di cui agli , paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli del Protocollo di cui all', comma 1, lettera c).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-rd-3