REGOLAMENTO·n. 2684·17 settembre 1990
Regolamento (UE) 1990/2684
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2684/90 DEL CONSIGLIO, DEL 17 SETTEMBRE 1990, RELATIVO ALLE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA PRIMA DELL' ADOZIONE DELLE MISURE TRANSITORIE CHE DEVONO ESSERE PRESE DAL CONSIGLIO IN COOPERAZIONE O CONSULTAZIONE CON IL PARLAMENTO EUROPEO
Vigente dal 17 settembre 1990 78 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 1Art. 2Art. 3Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo la procedura prevista:Art. 9Art. 10Art. 11Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 1Art. 2Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue:Art. 3Art. 1Nella direttiva 74/561/CEE è inserito il seguente articolo 5 bis:Art. 2Nella direttiva 74/562/CEE è inserito il seguente articolo 4 bis:Art. 3Nel regolamento (CEE) n. 3821/85 è inserito il seguente articolo 20 bis:Art. 4Art. 5L'elenco delle aziende ferroviarie che figura:Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 1Art. 2Art. 3Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 1Qualità delle acque superficialiArt. 2Qualità delle acque di balneazioneArt. 3Scarichi di sostanze pericoloseArt. 4Qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesciArt. 5Uccelli selvaticiArt. 6Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamentoArt. 7Qualità delle acque destinate al consumo umanoArt. 8Qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensioneArt. 9Rischi di incidenti rilevantiArt. 10Piombo contenuto nell'atmosferaArt. 11Inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industrialiArt. 12Norme di qualità dell'aria per il biossido di azotoArt. 13Eliminazione degli oli usatiArt. 14Inquinamento causato dall'amiantoArt. 15Limitazione dell'inquinamento originato dai grandi impianti di combustioneArt. 16InformazioneArt. 17AdeguamentoArt. 18