Art. 5
In vigore dal 17 set 1990
1. Qualora a seguito dell'integrazione del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nella Comunità insorgano difficoltà gravi e tali da compromettere il conseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato, ovvero difficoltà che potrebbero gravemente alterare una situazione economica regionale, fino al 31 dicembre 1992 qualsiasi Stato membro può chiedere di venir autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di riequilibrare la situazione e di adeguare il settore interessato.
2. Nel caso si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere, nel rispetto del trattato, di introdurre i necessari provvedimenti, che vengono comunicati agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Se la Commissione è stata adita su richiesta di uno Stato membro che subisce o rischia di subire gravi perturbazioni, essa prende una decisione nelle ventiquatt'ore che seguono il ricevimento della richiesta.
3. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento adottato dalla Commissione entro i tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione del provvedimento stesso. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare il provvedimento in causa.
Storico versioni
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