Art. 4
Qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci
In vigore dal 17 set 1990
In deroga alla direttiva 78/659/CEE del Consiglio ( 7), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1992 come termine a decorrere dal quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva.
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