Art. 6
Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio (;*), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1995 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva sullo scarico di sostanze di cui agli elenchi I o II esistenti al momento dell'unificazione.
2. Gli inventari delle autorizzazioni previste all' di tale direttiva devono essere completati appena possibile e in ogni caso prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.
3. La Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, un programma di risanamento delle acque sotterranee di cui al presente articolo, per eliminare l'immissione delle sostanze incluse negli elenchi I o II, in conformità delle disposizioni della direttiva 80/68/CEE.
Storico versioni
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