Art. 3
Scarichi di sostanze pericolose
In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alle direttive del Consiglio 76/464/CEE (;), 82/176/CEE ($), 83/513/CEE (=), 84/156/CEE (%), 84/491/CEE (& ), 86/280/CEE ((), 88/347/CEE ()), la Germania è autorizzata ad applicare, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le disposizioni previste dalle suddette direttive relativamente agli stabilimenti industriali ivi impiantati alla data dell'unificazione tedesca, al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992.
2. Qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata, è considerato come uno stabilimento nuovo ai sensi dell', lettera g) della direttiva 86/280/CEE.
3. Per quanto concerne la direttiva 86/280/CEE, i paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto alle sostanze che figurano nell'allegato II di detta direttiva.
4. I programmi specifici previsti all' della direttiva 84/156/CEE e all' della direttiva 86/280/CEE devono essere definiti e messi in vigore al più tardi entro il 31 dicembre 1992.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2684:oj#art-3-62