Art. 2
Qualità delle acque di balneazione
In vigore dal 17 set 1990
In deroga alla direttiva 76/160/CEE del Consiglio (() la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1993 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva.
(%) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.
(& ) GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.
(() GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.
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