Art. 2
In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alle disposizioni dell' della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (=), e dall' della direttiva 78/319/CEE del Consiglio (%), la Germania è autorizzata a prendere le misure necessarie per garantire il rispetto di tali obblighi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca entro il 31 dicembre 1995.
2. La Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1991, programmi di risanamento conformi alle disposizioni dell' della direttiva 75/442/CEE e (%) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(& ) GU n. L 194 del 28. 7. 1975, pag. 39.
(() GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.
dell' della direttiva 78/319/CEE, che permettano di rispettare il termine previsto al paragrafo 1.
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