Art. 1

In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (%) la Germania è autorizzata a prendere le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla suddetta direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il 31 dicembre 1992. 2. La Germania prende le misure necessarie affinché le sostanze e i preparati che non sono conformi alla direttiva 67/548/CEE non siano immessi nel territorio della Comunità, ad eccezione del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell' A, e non devono creare controlli o formalità alle frontiere tra gli Stati membri. Tutte le sostanze che non figurino nell'elenco di cui all' della direttiva 67/548/CEE (EINECS) devono essere notificate in conformità delle disposizioni di detta direttiva. Le condizioni di notifica delle sostanze esistenti sul mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 18 settembre 1981 e che non figurano nell'elenco EINECS sono stabilite dalla Commissione.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo