Art. 10

In vigore dal 17 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente Progetto di PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO del . . . che introduce un periodo transitorio nell'attuazione di taluni atti comunitari nel settore energetico IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103, vista la proposta della Commissione (;), visto il parere del Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che, nel quadro dei vari regolamenti relativi al settore dell'energia, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione informazioni specifiche secondo procedure definite; considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che, dato il livello di sviluppo economico regionale, tale applicazione può far insorgere difficoltà; considerando che l' C del trattato invita la Commissione a tener conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno da talune economie che presentano differenze di sviluppo; considerando che tali deroghe devono avere un carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; considerando che le informazioni disponibili sullo stato della regolamentazione vigente sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e circa la situazione dell'industria dell'energia non permettono di stabilire in via definitiva la portata delle deroghe; che, per tener conto dell'evoluzione di tale situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata per l'adozione e la gestione di tali deroghe, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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Art. 10 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo