Art. 7

In vigore dal 17 set 1990
1. Il regolamento (CEE) n. 2183/78 e il regolamento (CEE) n. 2830/77 si applicano al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1992. 2. Il regolamento (CEE) n. 1192/69 si applica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1993.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo