Art. 8

In vigore dal 17 set 1990
La decisione 75/327/CEE, la decisione 82/529/CEE e la decisione 83/418/CEE si applicano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1993.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo