Art. 8
Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo la procedura prevista:
In vigore dal 17 set 1990
- dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (;) ovvero, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli;
- dall'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione in un'altra disposizione agraria comune; oppure,
- per il caso di cui all', paragrafo 3, dall' del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ($).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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