Art. 7

In vigore dal 17 set 1990
1. La Germania provvede ad eliminare a proprie spese, con modalità da determinare in conformità della procedura indicata al paragrafo 2, qualsiasi scorta privata di prodotti oggetto di un regolamento relativo all'organizzazione comune di un mercato di prodotti agricoli ed in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca, che risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. La nozione di scorta normale di riporto è definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri alla corrispondente organizzazione comune di mercato. 2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo