Art. 3

In vigore dal 17 set 1990
1. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo indicato all', paragrafo 1 possono venir decise, secondo la procedura prevista dall', misure che integrino o adeguino le misure che formano oggetto del presente regolamento. 2. Tali integrazioni o adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente della normativa agricola nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che tenga conto della situazione specifica ivi prevalente e delle particolari difficoltà cui è confrontata l'applicazione della cennata normativa. Essi devono essere consoni con l'economia generale e con i principi fondamentali della normativa agricola e delle disposizioni del presente regolamento. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono venir adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata alla stessa data salvo nel caso di adeguamenti tecnici di natura permanente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2684:oj#art-3-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo