Art. 3

In vigore dal 17 set 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente (;) GU n. . . . ($) GU n. . . . (=) GU n. . . . (%) GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 51. (& ) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 49. Proposta di REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 ($), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6, l', paragrafo 6 e l', paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (=), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (%), visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (& ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 ((), in particolare l', paragrafi 1 e 4, l', paragrafo 7 e l'articolo 80, vista la proposta della Commissione ()), visto il parere del Parlamento europeo ( 7), visto il parere del Comitato economico e sociale (§), considerando che la Comunità economica europea ha adottato un insieme di norme concernenti la politica agraria comune; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; (;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. ($) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (=) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (%) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (& ) GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1. (() GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19. ()) GU n. C . . . ( 7) GU n. C . . . (§) GU n. C . . . considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune, a decorrere dal 1o luglio 1990 la Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della normativa agricola comune; considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detti territori; considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, di norma, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agraria comune ed il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato; considerando che in vari settori si applicano misure volte a stabilizzare i mercati di produzioni eccedenti; che è d'uopo precisare l'applicazione dei corrispondenti regimi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che i quantitativi massimi garantiti fissati per la maggior parte dei settori in causa scadono al più tardi alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992; che, tenuto conto dell'incompletezza delle informazioni finora disponibili circa i consumi effettivi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è opportuno lasciare immutati i quantitativi massimi garantiti per il tempo in cui resteranno ancora in vigore, evitando quindi di prendere in considerazione la produzione tedesco-orientale all'atto della determinazione della produzione comunitaria; che comunque tutta la produzione tedesca di un determinato settore dovrà essere assoggettata alle norme specifiche applicabili in caso di superamento del quantitativo massimo garantito fissato per tale settore; considerando che alcune condizioni relative all'intervento devono essere temporaneamente adeguate per tener conto delle condizioni di produzione e delle strutture operative proprie al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica federale tedesca; che si rendono quindi necessari alcuni temperamenti a tale regime, i quali dovrebbero, tuttavia, essere strettamente limitati alle aziende del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che è parimenti opportuno provvedere affinché le quote supplementari attribuite alla Germania nel settore saccarifero servano esclusivamente all'agricoltura tedesco-orientale; considerando che all'atto della fissazione dei quantitativi globali di latte garantiti per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è necessario prevedere una riduzione del 3 % analoga a quella decisa nella Comunità nel 1986 per tener conto dell'evoluzione del mercato del latte; che è opportuno concedere ai produttori interessati un indennizzo per questa riduzione, con modalità corrispondenti a quelle previste per gli altri produttori della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88 ($); considerando che, inoltre, il regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio (=), ha stabilito la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che l'indennità a tal fine fissata nella Comunità ha tenuto conto del fatto che la sospensione doveva essere realizzata dopo tre anni di funzionamento del regime e su un arco di tempo di due anni; che è indispensabile imporre ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca una corrispondente sospensione dei quantitativi di riferimento; che, tuttavia, in tale territorio la sospensione sarà realizzata in una sola volta e nel primo anno di applicazione del regime, allo scopo di evitare spese supplementari per lo smaltimento di prodotti lattiero-caseari; che all'atto della fissazione dell'indennità destinata a compensare la sospensione dei quantitativi di produzione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è opportuno prendere in considerazione il consistente risparmio reso così possibile; considerando che per agevolare l'evoluzione delle strutture agrarie nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che comprenderà sia la creazione di aziende a carattere familiare, sia il riassetto delle aziende cooperative, è necessario prevedere alcuni adattamenti temporanei della normativa volta ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agraria comune [obiettivo 5 a)]; che i necessari adeguamenti della normativa concernente altri obiettivi strutturali costituiscono oggetto di un regolamento distinto; considerando che l'applicazione dei principi della politica agraria comune nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ha provocato un'improvvisa e consistente contrazione del reddito dei produttori interessati; che è opportuno autorizzare temporaneamente la Germania a prevedere un regime di aiuti nazionali intesi ad attenuare le perdite di reddito; considerando che, con il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (%), la Germania è stata autorizzata a concedere ai produttori tedeschi un aiuto speciale destinato a compensare la contrazione del reddito conseguente all'adattamento del tasso rappresentativo nel 1984; (;) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21. ($) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3. (=) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. (%) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. considerando che è opportuno determinare le norme applicabili alle scorte di prodotti esistenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca; che, per quanto concerne le scorte d'intervento pubblico, è d'uopo che la Comunità le prenda in carico ad un valore deprezzato conformemente ai principi enunciati dall' del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1878, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (& ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 ((); che, per quanto concerne le scorte private esistenti, qualsiasi scorta che superi il quantitativo di una scorta normale dev'essere eliminato dalla Germania, a proprie spese; considerando che le informazioni disponibili circa la situazione dell'agricoltura nell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare ed integrare le disposizioni del presente regolamento; considerando che misure di salvaguardia possono risultare necessarie nel caso insorgano difficoltà gravi e tali da mettere in pericolo il conseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato; che è opportuno determinare le condizioni alle quali le misure in parola possono venir adottate; considerando che il presente regolamento non riguarda la legislazione concernente le produzioni vegetali e l'alimentazione degli animali, la legislazione veterinaria e zootecnica, le direttive attinenti all'armonizzazione della legislazione in materia agricola, né la normativa per la pesca, che formano oggetto di una normativa distinta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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