Art. 9

In vigore dal 17 set 1990
L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 si applica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o aprile 1991. Fino al 31 marzo 1991 il regime nazionale di limitazione della produzione lattiera introdotto dalla ex Repubblica democratica tedesca deve essere mantenuto. Il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio (=) non si applica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nella campagna lattiera durante la quale dev'essere mantenuto il regime nazionale di riscossione del prelievo di corresponsabilità introdotto dalla ex Repubblica democratica tedesca.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo